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Nuovi permessi retribuiti per cure mediche dal 1° Gennaio 2026. Tutte le novità introdotte dalla legge 106 del 18 luglio 2025 – Comunicato n.1 Sede Centrale UICI

Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore una importante novità introdotta dalla legge n. 106 del 18 luglio 2025, ossia il diritto di ottenere dieci ore annue di permesso retribuito aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi, a sostegno dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato affetti da gravi patologie, nonché ai genitori di figli minori nelle stesse condizioni.

La circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025 ha fornito le istruzioni operative per accedere a queste ore aggiuntive, che dovranno essere fruite specificamente per visite mediche, esami strumentali, analisi di laboratorio o cure frequenti e possono essere utilizzate solo a ore intere, senza frazioni.

Il beneficio spetta ai lavoratori con malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, oppure con patologie invalidanti o croniche, anche rare, purché sia riconosciuto un grado di invalidità civile pari o superiore al 74 per cento. Per le persone non vedenti, non è applicabile l’equivalenza di invalidità prevista dalla tabella allegata al Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992; è invece espressamente richiesto il verbale di accertamento dell’invalidità civile).

Lo stesso diritto vale per i genitori di figli minorenni affetti dalle medesime patologie: in questo caso, il requisito di invalidità si considera soddisfatto se al minore è stata riconosciuta l’indennità di frequenza. Ogni genitore può fruire autonomamente delle proprie dieci ore per ciascun figlio (“Si specifica che il diritto del lavoratore di fruire delle dieci ore annue di permesso per ciascun figlio non è pregiudicato dall’eventuale fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore lavoratore. Nei casi di più figli minori, le dieci ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.”, cit. INPS circolare n. 152 del 2025, p. 4/8), e queste si aggiungono a eventuali permessi personali per la propria salute. Sono esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e gli autonomi.

Per queste ore non viene erogata la retribuzione ordinaria, ma un’indennità a carico dell’INPS, calcolata come l’indennità di malattia: corrisponde al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera, riparametrata su base oraria. Il datore di lavoro anticipa l’indennità direttamente in busta paga.

Per richiedere i permessi, il lavoratore pubblico e privato deve rivolgersi direttamente al proprio datore, seguendo le procedure aziendali e/o dell’Amministrazione, dichiarando di possedere i requisiti e allegando il verbale di invalidità (proprio o del figlio) e la prescrizione medica del medico di base o di uno specialista di struttura pubblica o accreditata. Dopo aver usufruito del permesso, va consegnata l’attestazione di presenza rilasciata dalla struttura sanitaria.

Tra le altre innovazioni della legge n. 106/2025, ricordiamo il congedo straordinario non retribuito fino a 24 mesi, continuativo o frazionato, per i lavoratori con invalidità almeno al 74 per cento dovuta a patologie oncologiche, invalidanti o croniche. Durante questo periodo si conserva il posto di lavoro, con possibilità di riscatto contributivo, ma non maturano retribuzione, ferie, tredicesima o trattamento di fine rapporto. Il congedo inizia dopo l’esaurimento di altre assenze giustificate. Al rientro, il lavoratore ha priorità per l’accesso allo smart working, se compatibile con le mansioni, per favorire un reinserimento graduale. Va precisato che detto diritto di precedenza nell’accesso al lavoro agile (smart working) – specificatamente nei termini disciplinati dalla legge n. 106/2025 – è riservato ai lavoratori che abbiano usufruito del congedo straordinario di 24 mesi. In base al comma 4 dell’articolo 1, si legge infatti che, una volta concluso il periodo di congedo, il lavoratore dipendente ha il diritto di essere prioritariamente ammesso, compatibilmente con le caratteristiche delle proprie mansioni, alla modalità di lavoro agile prevista dalla legge n. 81/2017.

Un ulteriore passo avanti riguarda i lavoratori autonomi e titolari di partita IVA con le stesse gravi patologie: possono sospendere l’attività fino a un massimo di 300 giorni all’anno solare, evitando così il rischio di chiudere definitivamente il proprio lavoro in caso di malattia seria.

Tutto ciò considerato, sebbene la legge rappresenti un progresso verso una maggiore flessibilità nel conciliare salute e lavoro, emergono alcune criticità, come l’assenza di retribuzione per il congedo biennale e la limitata entità delle ore di permesso. Nel complesso però, questa riforma rafforza il sistema di tutela per chi affronta patologie gravi, promuovendo un approccio più attento alle esigenze della persona.

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